Articolo 17: SUDDIVISIONE IN ZONE TERRITORIALI OMOGENEE.

Tutto il territorio comunale è suddiviso in zone territoriali omogenee, ai sensi dell'articolo 2 del D.I. 2.4.1968, n. 1444.

Le zone territoriali omogenee si articolano a loro volta in zone aventi specifica destinazione, come rappresentato graficamente nelle tavole di azzonamento del Piano Regolatore Generale e come precisato nei successivi articoli.

17.1  EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E MONUMENTALE

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, sub 1), della legge regione n. 51/75, il presente P.R.G. individua i beni storici e monumentali meritevoli di salvaguardia. Essi sono fanno parte generalmente della zona A le cui norme provvedono alla loro tutela mediante specifica modalità di intervento. Gli edifici della presente categoria ed appartenenti invece a zone omogenee diverse sono individuati graficamente nelle tavolette allegate in calce alle presenti Norme Tecniche di Attuazione (Allegato 3) che indicano anche le modalità di intervento ammesse, che appartengono solo alla categoria del Restauro RR o al Risanamento conservativo RC, con riferimento alle definizioni dell'articolo 16 delle presenti norme.