Articolo 29ter:  ZONA PRODUTTIVA COMMERCIALE DI ESPANSIONE SOGGETTA A P.L. D7

Si tratta di zona omogenea D, ai sensi del D.I. 2.4.1968, n. 1444. Essa è relativa alle zone site lungo l’importante asta stradale della S.S. 35 tra lo svincolo della tangenziale ed il paese, in posizione di grande visibilità e di comoda accessibilità alla viabilità intercomunale dovuta alla presenza del casello autostradale.

1       STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Le previsioni di zona si attuano mediante Piano di Lottizzazione

2       DESTINAZIONI AMMESSE

Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1992, n. 19, è da intendersi destinazione d'uso di un'area o di un edificio il complesso di funzioni ammesse dal PRG per l'area o per l'edificio. Si dice principale la destinazione d'uso qualificante; complementare od accessoria o compatibile, la o le destinazioni d'uso che integrano o rendono possibile la destinazione d'uso principale.

Per la presente zona omogenea si elencano le categorie di destinazione d'uso principale, di destinazione d'uso complementare od accessoria o compatibile, le destinazioni d'uso non ammissibili rispetto a quelle principali di singole zone omogenee o di immobili; in tutti gli altri casi il mutamento di destinazione d'uso è ammesso:

Destinazioni principali:

a)    attività commerciali all'ingrosso ed al minuto

b)    attività industriali e/o artigianali compatibili, escluse le industrie insalubri (lavorazioni rumorose, insalubri o moleste o comunque incompatibili con la destinazione commerciale vicina)

Destinazioni complementari:

c)    attività pubbliche o di interesse pubblico

d)    servizi pubblici e attrezzature private di interesse comune per lo svolgimento di attività politiche, sociali, assistenziali, sanitarie, scolastiche, sportive, culturali, ricreative, religiose

e)    attrezzature tecnologiche di interesse generale non inquinanti e non moleste, quali cabine elettriche, idriche, centraline telefoniche ecc.

f)      autorimesse pubbliche e private di uso pubblico per autovetture e simili

g)    uffici amministrativi

h)    locali accessori, pertinenze ed impianti tecnologici alle destinazioni suddette

i)      abitazioni

Nei singoli lotti di intervento le abitazioni sono ammesse con un massimo di 1 alloggio per complessivi m² 150 di superficie lorda di pavimento. Le abitazioni possono essere esclusivamente adibite dal titolare dell'azienda o di persona dipendente, addetta alla custodia degli impianti.

Destinazioni non ammesse:

j)      residenza agricola

k)    fabbricati ed impianti per la prima conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici

l)      fabbricati ed attrezzature, anche esterne, per la raccolta dei prodotti agricoli e per la custodia degli attrezzi e degli automezzi

m)  fabbricati ed impianti per l'allevamento di animali

n)    attrezzature per l’agriturismo nel suo complesso (ricettive, di ristoro, di svago)

o)    attrezzature per la trasformazione e la vendita di prodotti agroalimentari

3       PARAMETRI URBANISTICI E INDICI DI ZONA:

Ut

=

0,50 m²/m² di St

H

=

12,00 m per gli edifici

H

=

20,00 m per torri di lavorazione, serbatoi ecc.

Dc

=

distanza dai confini esterni allo strumento urbanistico attuativo:

 

 

H/2 con un minimo di m 5,00

Ds

=

distanza dalle strade esterne allo strumento urbanistico attuativo:

 

 

secondo gli allineamenti esistenti, ovvero con un minimo di m. 5,00

Df

=

distanza dagli edifici esterni allo strumento urbanistico attuativo:

 

 

H edificio più alto con un minimo di m. 10,00

SPp

=

1 m² ogni 10 m³ di costruzione

SVp

=

superficie minima pari a 1/20 della Sf, con un albero ogni 40 m² di SVp

     

L'indice di utilizzazione fondiaria Uf, il rapporto di copertura Rc e le distanze interne Ds, Dc e Df, saranno fissati dallo strumento urbanistico esecutivo.

4       MODALITÀ DI INTERVENTO

Con riferimento all'articolo 16 delle presenti norme, sono ammessi, nel rispetto degli indici e parametri di zona, le modalità di intervento di nuova costruzione NC.

5       PRESCRIZIONI SPECIALI

Qualora la tipologia delle nuove costruzioni appartenesse alla categoria dei "capannoni prefabbricati", è fatto obbligo, nell'ambito del tappeto erboso di cui ai commi precedenti, di provvedere alla realizzazione di cortine arboree ad alto fusto poste lungo il perimetro dell'area.

Le attività produttive ammesse nella zona non devono essere moleste né inquinanti e non devono essere comprese nell’elenco delle industrie insalubri del D.M. 2.3.1987 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla classificazione delle industrie insalubre o che comunque siano causa di inconvenienti o di disturbo di qualsiasi tipo per le residenze limitrofe. Per il Piano di Lottizzazione n. 1 - identificato nella Tavola n. 46 contenente le prescrizioni per i piani attuativi - valgono le seguenti disposizioni:

Ai soli fini delle verifiche e dei calcoli urbanistici la superficie territoriale del Piano di Lottizzazione n. 1 non comprende le aree facenti parte di zona agricola di salvaguardia ambientale E3 compresa entro il suo perimetro. È fatto obbligo, nella redazione del Piano di Lottizzazione, di provvedere alla bonifica con destinazione finale ad uso agricolo o naturalistico delle cave abbandonate appartenenti alla ex fornace San Gaudenzio, secondo programmi da inserire nella convenzione del Piano di Lottizzazione.

6       AREE A STANDARD URBANISTICO

Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno garantire la dotazione di aree per standard urbanistico, così come definito all'articolo 4 delle presenti norme. Non è ammessa la monetizzazione delle aree a standard urbanistico. Le aree a standard individuate graficamente all’interno dei P.L. nelle Tavole di azzonamento, hanno valore indicativo come quantità, posizione e forma. Esse, nel rispetto dei minimi parametrici di cui alle presenti norme, dovranno essere definite con precisione in sede esecutiva.

7       PIANI ATTUATIVI GIA AVVIATI

Per i piani attuativi già avviati localizzati entro la presente zona, e per i quali è già stata stipulata la relativa convenzione, ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le prescrizioni stabilite nella relativa convenzione, fino alla data di definitiva approvazione del presente PRG o fino alla decadenza decennale dei suddetti piani, se successiva. Dopo la decadenza delle lottizzazioni si applicheranno le norme del presente articolo.