Le norme del presente articolo riguardano gli impianti per la distribuzione del carburante con i relativi depositi, le pensiline e le piccole costruzioni di servizio di vendita di accessori e la prima assistenza agli autoveicoli. Tali attrezzature sono ammesse nelle zone omogenee residenziali B e C, nelle zone D industriali e, a titolo precario ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 51/1975 nelle fasce di rispetto stradale. In ogni caso esse devono essere poste all'esterno della sede stradale. Le attrezzature aventi accesso da strade di tipo intercomprensoriale e locale primario dal Piano Regolatore Generale, devono avere accessi attrezzati e canalizzati.
Le previsioni di zona si attuano mediante intervento edilizio diretto, tranne che nelle zone in cui vi č obbligo dello strumento urbanistico attuativo.
Lm 300 mē.
Rc = 10% (escluse le pensiline).
Ogni struttura e apparecchiatura infissa nel suolo deve trovarsi ad una distanza non inferiore a m. 5,50 dal limite esterno del marciapiede o, in sua assenza, del ciglio stradale.
- I distributori di G.P.L. sono ammessi esclusivamente nelle zone di rispetto stradale esterne al perimetro del centro edificato e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 12.1.1971 e successive modificazioni ed integrazioni.
- I depositi di oli minerali per il riscaldamento e le necessitā connesse alle attivitā produttive, sono ammessi in tutte le zone, solo in quanto accessori agli insediamenti esistenti o ammessi.
- I depositi di oli minerali ad uso commerciale sono ammessi esclusivamente nelle zone omogenee D industriali e nel rispetto