Articolo 47: NORME PARTICOLARI PER LE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE E LE STAZIONI DI SERVIZIO

Le norme del presente articolo riguardano gli impianti per la distribuzione del carburante con i relativi depositi, le pensiline e le piccole costruzioni di servizio di vendita di accessori e la prima assistenza agli autoveicoli. Tali attrezzature sono ammesse nelle zone omogenee residenziali B e C, nelle zone D industriali e, a titolo precario ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 51/1975 nelle fasce di rispetto stradale. In ogni caso esse devono essere poste all'esterno della sede stradale. Le attrezzature aventi accesso da strade di tipo intercomprensoriale e locale primario dal Piano Regolatore Generale, devono avere accessi attrezzati e canalizzati.

47.1  STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Le previsioni di zona si attuano mediante intervento edilizio diretto, tranne che nelle zone in cui vi č obbligo dello strumento urbanistico attuativo.

47.2  INDICI URBANISTICI E PRESCRIZIONI

Lm                    300 mē.

Rc        =            10% (escluse le pensiline).

Ogni struttura e apparecchiatura infissa nel suolo deve trovarsi ad una distanza non inferiore a m. 5,50 dal limite esterno del marciapiede o, in sua assenza, del ciglio stradale.

47.3  PRESCRIZIONI PARTICOLARI

-    I distributori di G.P.L. sono ammessi esclusivamente nelle zone di rispetto stradale esterne al perimetro del centro edificato e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 12.1.1971 e successive modificazioni ed integrazioni.

-    I depositi di oli minerali per il riscaldamento e le necessitā connesse alle attivitā produttive, sono ammessi in tutte le zone, solo in quanto accessori agli insediamenti esistenti o ammessi.

-    I depositi di oli minerali ad uso commerciale sono ammessi esclusivamente nelle zone omogenee D industriali e nel rispetto
     delle vigenti disposizioni in materia.