capo vIII. Realizzazione degli interventi

Articolo 121. Requisiti delle costruzioni

La realizzazione dei fabbricati dovrà conformarsi ai requisiti generali di resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, tutela dell'igiene della salute e dell'ambiente, sicurezza nell'impiego, protezione contro il rumore, risparmio energe­tico e comfort igrotermico. Per il soddisfacimento di tali requisiti i materiali impiegati nella costruzione dovranno uniformarsi alle scelte progettuali relative.

Fermi restando tali principi generali nella scelta dei materiali dovrà essere privilegiata la riciclabilità ed il possibile riuso.

Articolo 122. Richiesta e consegna di punti fissi

1.      Costruzioni a confine di spazi pubblici

Prima dell’inizio dei lavori di nuova costruzione in confine di una strada aperta o da aprirsi, anche di proprietà privata, occorre provvedere alla definizione della esatta linea di confine con il suolo pubblico ed alla determinazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici, con le eseguenti modalità:

¾   il proprietario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere al comune idonea istanza di sopralluogo accompagnata da planimetria di tracciamento delle opere e predisporre sul sito, a sua cura e spese, mediante segnalazioni o picchettature, la dislocazione planimetrica delle costruzioni stesse e dei capisaldi altimetrici e planimetrici, secondo le previsioni di progetto

¾   il comune, a mezzo di propri incaricati, effettuerà entro 15 giorni la ricognizione dei tracciamenti e dei capisaldi ai quali occorre esattamente attenersi e redigerà apposito verbale in duplice copia controfirmata anche dal proprietario

¾   In tale sede dovranno es­sere determinati i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale e le modalità di raccordo con le altre reti impiantistiche

2.      Costruzioni non a confine di spazi pubblici

Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni su aree che non confinino con spazi pubblici, ovvero per costruzioni previste da piani particolareggiati o da altri strumenti di pianificazione esecutiva, il concessionario è tenuto a contrassegnare mediante segnalazioni o picchettature, la dislocazione planimetrica delle costruzioni stesse che il comune si riserva di verificare in qualsiasi momento.

Articolo 123. Inizio dei lavori

La data di inizio dei lavori deve essere comunicata al comune dal titolare del provvedimento edilizio o da suo delegato. I lavori devono essere iniziati:

¾   non prima di venti giorni dalla data di presentazione di denuncia di inizio di attività;

¾   entro il termine per l’inizio fissato dal provvedimento edilizio stesso di concessione o di autorizzazione, che non può essere superiore ad un anno

Decorso inutilmente il termine per l'inizio dei lavori, il comune – previa richiesta di chiarimenti all’interessato – predispone la dichiarazione di decadenza.

Articolo 124. Disciplina e sicurezza del cantiere

I cantieri per lo svolgimento di qualsiasi attività edilizia devono essere installati, organizzati e gestiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, con obblighi e responsabilità poste a carico dei soggetti individuati dal D.Lgs. 14 agosto 1996, 494 (committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori), fatti salvi i controlli, gli obblighi e le competenze di legge in materia antinfortunistica posti in capo all’A.S.L. competente per territorio.

Nei cantieri dovranno essere scrupolosamente seguite le regole di sicurezza e di custodia, nonché essere dotati di tutti gli impianti e le attrezzature antinfortunistiche idonei, previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione, segnalazione, protezione, allarme, antincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli addetti e della sicurezza pubblica.

Deve es­sere affissa in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile non inferiore al formato A3 con l'in­dicazione degli estremi dell'atto autorizzativo, del suo titolare o committente, del responsabile dei lavori (se nominato), del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, del responsabile del cantiere, del nome dell'impresa assuntrice dei lavori e del direttore dei lavori. La tabella e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

Nei cantieri edili debbono es­sere tenuti a disposizione dei funzionari comunali i tipi del progetto in corso di esecuzione, muniti del visto di approvazione o copia dei medesimi.

Le strutture provvisionali del cantiere (ponteggi, impalcature, scivoli, scale, ecc.) dovranno possedere requisiti — di resistenza e di stabilità anche sotto l'azione del vento e di protezione – idonei per garantire l'incolumità delle persone e l'inte­grità delle cose ed uniformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul la­voro.

I ponteggi verso spazi pubblici io aperti al pubblico strada dovranno essere chiusi con stuoie, teli, graticci o altro mezzo idoneo ad evitare la dispersione della polvere e dovranno essere dotati di protezioni dalla cauta di oggetti e di materiali e di tramogge o altre macchine per lo di scarico dei materiali.

Gli apparecchi di sollevamento (scale aeree, ponti mobili, gru, montacarichi) non possono essere utilizzati se non sono muniti di certi­ficato di collaudo. Ogni altro macchinario e attrezzo utilizzato nel cantiere deve possedere i requisiti di sicurezza e le certificazioni di legge.

Nelle opere di demolizione, e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, è vietato:

¾   tenere accumulati, in qualsiasi luogo, materiali provenienti da demolizioni, quando da ciò possa derivare pe­ricolo di incendio o per l'igiene pubblica

¾   accumulare materiali pesanti nei piani portanti dell'edificio

¾   determinare scotimenti di terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini

¾   calare materiali di demolizione verso la pubblica via; quando ciò sia reso necessario i materiali dovranno essere impiegati recipienti , tramogge o altro mezzo che dia ga­ranzia di sicurezza

Devono essere eseguite, ove necessario, tutte le opere provvisionali di centinatura, puntellamento e controventatura per la messa in sicurezza degli edifici eventualmente interessati dai cantieri aperti, .

Nel deposito e nell'accatasta­mento di materiali di lavorazione sui piani di lavoro ancorché ammesso dai piani di sicurezza redatti, dovranno essere messi in atto provvedimenti atti ad evitare cadute accidentali di materiali sul suolo pubblico.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella riduzione degli effetti dell'inquina­mento ambientale indotto (polveri, rumore) che dovrà essere mitigato con opportuni provvedimenti.

L’acqua utilizzata nel cantiere deve essere potabile e, se possibile, allacciata alle reti comunali.

Articolo 125. Recinzioni provvisorie DI CANTIERE e occupazione del suolo pubblico

In relazione alle specifiche necessità delle attività di cantiere potrà essere consentita la occupazione del suolo pubblico da parte dell'area di cantiere purché non vengano meno le condizioni di sicurezza e agibilità minima degli spazi pubblici interessati.

Il Comune determinerà altresì le dimensioni minime di altezza e conformazione delle recinzioni provvisorie e la segnaletica diurna e notturna al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.

Ogni cantiere posto in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico di durata superiore a giorni 10 (dieci), deve essere dotato di recinzione provvisoria solida, di aspetto decoroso e di altezza non inferiore a m 2,00.

Le porte pedonali e carrabili devono essere apribili verso l’interno e rimanere chiuse se non per il tempo necessario al passaggio degli addetti al cantiere.

Gli spigoli delle recinzioni e le sporgenze di altre strutture ad altezza minore di m 4,00 da terra devono essere pitturate con vernice bianca riflettente e dotate di segnale luminoso a luce rossa che deve rimanere acceso durante il periodo di buio, fatte salve le indicazioni in materia dal nuovo codice della strada.

L’assuntore dei lavori, quando le opere di chiusura comportino l'occupazione tem­poranea di area pubblica, deve richiedere al comune la relativa conces­sione, che deve essere rilasciata entro giorni 30 con l’eventuale indicazione di particolari prescrizioni di carattere tecnico da seguire per evitare ogni danno a manufatti esistenti. Se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici deve essere consentito pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi. Il comune verificherà il coordinamento con le attività previste di enti concessionari delle reti impiantistiche pubbliche qualora tale occupazione interessi spazi attraversati da tali servizi. Ad avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere sgombrata l’area e ripristinato lo stato perfetto dei luoghi a cura e spese dell’assuntore dei lavori, sotto il controllo ed il collaudo del comune che, in caso di inadempienza potrà provvedere in modo coattivo, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termi­ne stabilito, è fatto obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo della speciale concessione indicando la presumibile durata della ulteriore occupazione.

È data facoltà alla Amministrazione Comunale di utilizzare le recinzioni prospettanti gli spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza alcun corri­spettivo.

Deve in ogni caso essere salvaguardata l'inco­lumità pubblica ed assicurato il pubblico transito.

Articolo 126. Scavi e demolizioni

a)     MODALITà DI SCAVO

Nelle operazioni di scavo devono essere garantite condizioni di stabilità nel cantiere e nelle sue vicinanze, con verifiche sulla stabilità degli scavi , che devono resistere alla spinta del terreno circostante e garantire d alla sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze e monitoraggio della zona circostante gli scavi, compresi gli edifici, anche se separati da aree pubbliche o private, siti entro un raggio di 100 m dal cantiere. Ogni anomalia riscontrata andrà tempestivamente comunicata al comune, previa sospensione di ogni operazione di scavo e di esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi.

Le operazioni di scavo e di demolizione dovranno avvenire nel rispetto delle condi­zioni di sicurezza non solo per gli operatori ma anche per le strutture edilizie e gli spazi pubblici adiacenti.

Dovranno essere posti in atto provvedimenti per limitare la propagazione di polveri, rumori e vibrazioni.

Nel caso di opere di sottomurazione o nella esecuzione di tirantature di paratie o consolidamenti del terreno dovranno essere disciplinate le modalità di assenso da parte delle proprietà interessate.

Analogamente dicasi per la esecuzione di opere pubbliche interrate interessanti le zone di sottosuolo al di sotto di proprietà private.

b)     Conferimento dei materiali di risulta

Nelle opere di demolizione dovranno essere privilegiate le operazioni rivolte alla separazione dei materiali di risulta in funzione di un eventuale riciclaggio.

Articolo 127. Rinvenimenti

Se nell'esecuzione di opere edilizie o di scavi si facciano ritrovamenti di presumibile interesse storico, artistico od archeologico, si dovrà da­re immediatamente avviso al comune che provvederà ad avvisare, entro il termine di giorni 15 le autorità competenti, e si dovranno sospendere i lavori (per la parte interessata dai ritrova­menti), in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in mate­ria.

Analogamente dicasi per rinvenimenti di eventuali materiali tossici per i quali dovrà essere immediatamente avvisato il comune.

In ogni cantiere, nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o di resti mortali o di ossa umane, che ne faccia scoperta deve, ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria, informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all’Autorità Giudiziaria e  a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Articolo 128. VERIFICA DELL’Ultimazione dei lavori

Entro giorni 60 dall’ultimazione dei lavori, che deve avvenire entro i termini previsti dalla autorizza­zione/concessione, il titolare del provvedimento autorizzativo deve darne comunicazione al comune.

In tale occasione potrà essere richiesto di allegare l'elenco redatto dal direttore dei lavori delle eventuali difformità rispetto al progetto autorizzato. Ciò non esime dal­l'obbligo di richiesta successiva di autorizzazione/concessione in sanatoria in pre­senza di variazioni compatibili.

Gli Uffici tecnici comunali accertano l’avvenuta regolare realizzazione delle opere e la compatibilità delle eventuali variazioni al progetto inizialmente approvato, inoltrando dettagliato rapporto al responsabile del procedimento, per l’adozione delle determinazioni di competenza.