Le opere già oggetto di provvedimento autorizzativo non ancora in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio, non sono soggette alle sue disposizioni purché sia già avvenuto l'inizio dei lavori e la loro ultimazione avvenga nei termini di validità del provvedimento stesso. Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento Edilizio, devono, in caso di ricostruzione, adeguarsi alle norme del presente Regolamento Edilizio.
È ammesso il rilascio di concessioni edilizie in deroga alle norme del presente Regolamento Edilizio e alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., soltanto quando si tratti di edifici o di impianti o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza della legge 21. 12. 1955, n. 1357, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Sezione Urbanistica Regionale e della Soprintendenza ai Monumenti.
È ammesso il rilascio di autorizzazioni edilizie in deroga alle norme del presente Regolamento Edilizio, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e del Regolamento Locale di Igiene tipo quando ciò sia espressamente consentito dalla suddette disposizioni e quando le caratteristiche dello stato di fatto non permettano la completa rispondenza alle richiamate norme e disposizioni, nei seguenti casi:
¾ deroga alle norme di carattere igienico—sanitario: nel caso in cui non sia possibile il rispetto del Capitolo 4 del Titolo III del vigente Regolamento Locale di Igiene tipo, per esigenze tecniche documentabili e le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico—sanitari
¾ deroga alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché concernenti più in generale la sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti, compresi i volumi tecnici, nei casi definiti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni
denuncia di inizio dell’attività in deroga
È ammessa la denuncia di inizio dell’attività in deroga alle norme di carattere igienico—sanitario: nel caso in cui non sia possibile il rispetto del Capitolo 4 del Titolo III del vigente Regolamento Locale di Igiene tipo, per esigenze tecniche documentabili e le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico—sanitari
Il presente Regolamento Edilizio è stato redatto in conformità ai “Criteri ed indirizzi generali per la redazione dei regolamenti edilizi comunali” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6/38573 del 25 settembre 1998, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23.
Esso è stato approvato con le procedure dell’articolo 12 della medesima legge di cui si segnalano i principali seguenti passaggi:
¾ adozione da parte del Consiglio Comunale |
¾ deliberazione n. |
¾ del |
¾ pubblicazione dell’avviso di adozione e di deposito |
¾ all’Albo Pretorio: |
¾ del |
¾ sul quotidiano |
¾ del |
|
¾ termine per il deposito |
¾ |
¾ |
¾ termine per la presentazione di osservazioni |
¾ |
¾ |
¾ parere dell’A.S.L. |
¾ prot. |
¾ del |
¾ esame osservazioni e approvazione da parte del Consiglio Comunale |
¾ deliberazione n. |
¾ del |
¾ pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia |
¾ n. |
¾ del |
¾ pubblicazione all’Albo Pretorio |
¾ |
¾ del |
La sua efficacia vale pertanto a partire dal . Esso resta in vigore fino all’approvazione, con medesime procedure prima descritte, di una sua variante o di una sua revisione.
È’ abrogato il Regolamento Edilizio, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. … del ………….., approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia il …………….. con deliberazione n. ………….., e successive modificazioni.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento Edilizio in merito alla disciplina urbanistica del territorio comunale, si fa esplicito riferimento al Piano Regolatore Generale ed alle sue Norme Tecniche di Attuazione, dando atto che il Regolamento Edilizio non può apportare varianti alla Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e viceversa.
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Edilizio e di competenza igienica, si fa riferimento alle norme del Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia.